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Ordinanza — n. 28853/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28853/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28853/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GIACINTO ERASMO nato a ROSETO DEGLI ABRUZZI il 04/11/1951 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 25/11/2019 la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado, con cui Erasmo Di Giacinto era stato condannato a pena di giustizia per fatti di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice, nella qualità di amministratore di fatto della Moto Abruzzo s.r.I., dichiarata fallita il 21/05/2012 in Teramo.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28853/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame la sentenza impugnata, con motivazione immune da cesure logiche, ha ricordato che il ruolo dell'imputato era chiaramente ed inequivocabilmente emerso dalle deposizioni di tutti i testi escussi, che hanno riferito di aver avuto rapporti con lui, mentre i beni non rinvenuto in sede di inventario risultavano dalle scritture contabili, la cui irregolare tenuta, peraltro, è stata qualificata ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta cattiva gestione infrazione commessa nell'azienda truffa in materia di credito responsabilità degli amministratori

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen," La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GIACINTO ERASMO nato a ROSETO DEGLI ABRUZZI il 04/11/1951 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 25/11/2019 la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado, con cui Erasmo Di Giacinto era stato condannato a pena di giustizia per fatti di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice, nella qualità di amministratore di fatto della Moto Abruzzo s.r.I., dichiarata fallita il 21/05/2012 in Teramo.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla qualificazione di amministratore di fatto del ricorrente. La sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 - che ha dichiarato dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi ìmpresa fino a dieci anni" - con la recente sentenza del 28/02/2019, Suraci, le Sezioni Unite hanno affermato che "Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen," La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018 del Giudice delle leggi, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione sì è basato su una norma dichiarata incostituzionale.

Detto principio, elaborato in relazione alle pene principali (Sez. U, sentenza n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, sentenza n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857), vale certamente anche per quelle accessorie "non essendo consentita dall'ordinamento l'esecuzione di una pena (sia essa principale o accessoria) non conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali. Il principio di legalità della pena si applica, invero, anche con riferimento alle pene accessorie» (Sez. U., sentenza n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328, in motivazione).

Ne discende che, tenuto conto dell'indicazione nomofilattica e considerato che la determinazione della durata del trattamento sanzìonatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen. implica valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi della Corte di cassazione, la questione non può che essere rimessa al Giudice di merito. Va aggiunto che le pene accessorie, che rientrano a tutti gli effetti nel concetto di pena, non possono che risentire dell'applicazione del principio secondo il quale l'illegalità della pena dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato - come quella che si verifica in caso di declaratori di illegittimità costituzionale - è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, nonostante l'inammissibilità dell'impugnazione, ad eccezione che nel caso di ricorso tardivo (Sez. 5, sentenza n. 27945 del 17/05/2018, Bonavita ed altri, Rv. 273234;

Sez. 3, sentenza n. 6997 del 22/11/2017, dep. 14/02/2018, C., Rv. 272090). Nel resto, il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame la sentenza impugnata, con motivazione immune da cesure logiche, ha ricordato che il ruolo dell'imputato era chiaramente ed inequivocabilmente emerso dalle deposizioni di tutti i testi escussi, che hanno riferito di aver avuto rapporti con lui, mentre i beni non rinvenuto in sede di inventario risultavano dalle scritture contabili, la cui irregolare tenuta, peraltro, è stata qualificata ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per'rtDer' nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 g