Ordinanza — n. 28852/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAOUDI FATHALLAH nato il 01/01/1981 avverso l'ordinanza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con ordinanza del 31/01/2020 la Corte d'Appello di Genova dichiarava inammissibile l'appello avverso la la sentenza di primo grado, con cui Fathallah Jaoudi era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., in Cisano sul Neva il 26/11/2016. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28852/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma secondo, cod. pen., in Cisano sul Neva il 26/11/2016. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAOUDI FATHALLAH nato il 01/01/1981 avverso l'ordinanza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con ordinanza del 31/01/2020 la Corte d'Appello di Genova dichiarava inammissibile l'appello avverso la la sentenza di primo grado, con cui Fathallah Jaoudi era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., in Cisano sul Neva il 26/11/2016. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la Corte di merito ha correttamente valutato la tardività dell'impugnazione, atteso che la sentenza emessa in data 28/05/2019 era stata depositata in data 27/07/2019, alla scadenza del termine di giorni sessanta di cui alla riserva ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., sicché l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro e non oltre il 11/10/2019, laddove lo stesso risulta depositato in data 16/10/2019. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Componente estensore Il Preside