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Ordinanza — n. 28851/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28851/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28851/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEYE MOUSTAPHA nato il 18/08/1993 avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 22/11/2020 la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado, con cui Moustapha Seye era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 489 cod. pen., in Lecce il 03/12/2012. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del reato, deducendone la prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 489 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28851/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 489 cod. pen., in Lecce il 03/12/2012. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del reato, deducendone la prescrizione.

Parole chiave

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frode alla legge sugli stranieri passaporto soggiorno illegale eccezione di illegalità uso di un documento falso visto

Disposizioni normative citate

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art. 489 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEYE MOUSTAPHA nato il 18/08/1993 avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 22/11/2020 la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado, con cui Moustapha Seye era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 489 cod. pen., in Lecce il 03/12/2012. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del reato, deducendone la prescrizione.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come l'imputato avesse presentato presso la competente Questura domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, esibendo un passaporto risultato falso all'esito degli accertamenti svolti, non essendo verosimile che l'imputato stesso non conoscesse detta circostanza, in quanto egli era in possesso di altro passaporto, diverso da quello falsificato e già in precedenza utilizzato.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), ossia, nel caso in esame, in data 03/06/2020, considerato il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sei mesi sette. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle