Ordinanza — n. 28845/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZAGALLI GIULIANO nato a MISSAGLIA il 27/02/1955 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con ordinanza del 20/01/2020 la Corte d'Appello di Milano confermava confermava la sentenza di primo grado, con cui Giuliano Pizzagalli era stato condannato a pena di giustizia per fatti di bancarotta fraudolenta, in Milano il 23/12/2010. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28845/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZAGALLI GIULIANO nato a MISSAGLIA il 27/02/1955 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con ordinanza del 20/01/2020 la Corte d'Appello di Milano confermava confermava la sentenza di primo grado, con cui Giuliano Pizzagalli era stato condannato a pena di giustizia per fatti di bancarotta fraudolenta, in Milano il 23/12/2010. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Il ricorso è inammissibile, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Componente estensore Il Pre