Italian Court dismisses appeal claiming lack of correlation between indictment and verdict for counterfeit currency case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claims regarding the correlation between the indictment and the appellate court's verdict. The defense argued that the conviction for spending counterfeit money lacked proper legal correlation with the original charge of possession, but the court found the arguments too generic and unsupported by specific legal reasoning. The court ruled that the appellate court correctly applied the law to distinguish between possession and spending based on the quantity of notes and lack of proven good faith, a matter reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 455, 457, 521, 530, 591 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that appeals lacking specificity and failing to demonstrate a radical transformation of the factual hypothesis are inadmissible, as the appellate court's evaluation of facts remains exclusive to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO TOMMASO nato a GELA il 09/11/1978 avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela del 31 gennaio 2019, di condanna di Fusco Tommaso per il delitto di cui all'ad. 455 cod.pen., commesso in Niscemi il 18 gennaio 2016.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con due motivi: I.) error in procedendo per violazione dell'ad. 521 cod.pen., per difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, sussistendo incompatibilità radicale tra il delitto contestato di cui all'ad. 453 cod.pen. e il delitto ritenuto ex art. 455 cod.pen.; II.) violazione degli artt. 457 cod.pen. e 530, comma 2, cod.pen. e vizio di motivazione con riguardo alla disattesa derubricazione del delitto contestato in quello di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Entrambe le articolate censure peccano di assenza di specificità e si caratterizzano per manifesta infondatezza. L' aspecificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3.2. Tanto rammentato, rilevato, per un verso, che la Corte di appello ha compiutamente dato atto che il fatto, per come descritto nell'imputazione (ossia la detenzione di cinque banconote contraffatte: «senza essere l'imputato concorso nella contraffazione») era sussumibile nello schema qualificatorio di cui all'ad. 455 cod.pen. e non in quello di cui all'ad. 457 cod.pen. e che sullo stesso l'impugnate aveva avuto ampio agio di difendersi, e, per altro verso, che di tale affermazione il ricorrente non ha per nulla tenuto conto, limitandosi a reiterare quanto dedotto con i motivi di appello, occorre stigmatizzare il primo motivo come generico e, comunque, come manifestamente infondato.
E', infatti, jus receptum che, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.
U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619; conf. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051). 3.3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione, di cui all'art. 455 cod.pen., la consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione, che vale a distinguere il reato dalla diversa ipotesi di buona fede prevista dall'art. 457 cod.pen., può essere desunta dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute nonché dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione (Sez. 5, n. 40994 del 19/05/2014, Rv. 261246), principio cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta, siccome è dato evincere dalle complete argomentazioni rassegnate a sostegno della negata derubricazione del delitto di cui all'art. 455 cod.pen. in quello di cui all'art. 457 cod.pen. (pag. 2, sesto, settimo e ottavo capoverso), occorre riconoscere che le censure sul punto spiegate in ricorso, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217): donde, le stesse tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).
4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stef D E