Cassation court dismisses most appeal but partially annuls sentence regarding fixed accessory penalties due to Constitutional Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for lack of specificity regarding procedural errors and the denial of mitigating circumstances. While the lower court's findings on the defendant's guilt and the causal link to the bankruptcy were upheld, the fixed ten-year duration of accessory penalties was annulled following a Constitutional Court ruling. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal of Catania for a new examination of the penalty duration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 216, ultimo comma, L.F.; Art. 133 cod. pen.: The Constitutional Court's declaration of unconstitutionality regarding fixed accessory penalties for fraudulent bankruptcy requires the judge to determine the duration concretely based on individual criteria, a matter outside the scope of the Court of Cassation's review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STRANO GIUSEPPE nato a ACI CASTELLO il 20/04/1965 avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO dì CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 17 dicembre 2013, di condanna di Strano Giuseppe per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di legale rappresentante della Cons. Econ. Sri., dichiarata fallita il 7 luglio 2010.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con tre motivi: I.) error in procedendo e vizio di motivazione in punto di omessa notifica all'imputato del decreto di rinvio a giudizio; II.) difetto assoluto di motivazione in punto di prova del nesso causale tra la condotta dell'imputato e il fallimento e in punto di dolo, questo inteso come coscienza e volontà di quest'ultimo, posto che lo Strano non aveva neppure avuto conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento; III.) violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. La sentenza va annullata per le sole ragioni di seguito indicate. 3.1. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità e per manifesta infondatezza. L' aspecificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3.2. Tanto rammentato, in ordine al primo motivo, rilevato che la Corte di appello ha compiutamente dato atto che il decreto che dispone il giudizio, emesso all'esito dell'udienza preliminare, era stato:«regolarmente notificato a mezzo posta il cui plico era stato ritirato dall'imputato in data 22 maggio 2013, come da relata di notifica allegata agli atti processuali>> (pag. 2, sesto capoverso, sentenza impugnata), e che di tale affermazione il ricorrente non ha per nulla tenuto conto, limitandosi a reiterare quanto dedotto con i motivi di appello, occorre stigmatizzare la censura sul punto come generica e, comunque, come manifestamente infondata.
E', infatti, jus receptum che il decreto di irreperibilità emesso dai P.M. ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è efficace anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il P.M. effettui ulteriori indagini dopo la notifica di detto avviso (Sez. U, n. 24527 del 24/05/2012, Rv. 252692): nuove indagini delle quali non si fa cenno nel motivo in disamina. 3.3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805, hanno, infatti, affermato che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività e che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.
Tutte le ulteriori censure, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (pagg. 2 e 3 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849) eccepiscono il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).
Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). 3.3. Le doglianze di cui al terzo motivo sono manifestamente infondate o, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità.
Le argomentazioni spiegate in sentenza sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato: che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); che, pertanto, «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).3.4.
Va rilevato d'ufficio, invece, che con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma di cui all'art. 216, ultima comma L.F. quanto alla previsione di pene accessorie di durata fissa decennale (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) per tutti coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta e che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286, hanno stabilito che le pene accessorie previste dall'art. 216 L.F., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..
Poiché la valutazione da ultimo indicata è estranea alla cognizione del giudice di legittimità, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, per la parte relativa, con rinvio al giudice di merito.
4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Catania. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordam