Ordinanza — n. 28840/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 12 novembre 2019, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore del 12 ottobre 2017, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari applicate a Siano Aniello, dichiarato responsabile, in entrambi i gradi del giudizio di merito, del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di legale rappresentante della Siano Costruzioni Srl., dichiarata fallita in data 6 novembre 2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28840/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso dell'imputato denuncia, con un solo, articolato, motivo: I.) la violazione dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen. e il vizio di motivazione da errata interpretazione delle risultanze probatorie; II.) la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di diniego: della riduzione di pena; della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza; del beneficio della sospensione condizionale della pena.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIANO ANIELLO nato a NOCERA INFERIORE il 14/09/1966 avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12 novembre 2019, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore del 12 ottobre 2017, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari applicate a Siano Aniello, dichiarato responsabile, in entrambi i gradi del giudizio di merito, del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di legale rappresentante della Siano Costruzioni Srl., dichiarata fallita in data 6 novembre 2012.
2. Il ricorso dell'imputato denuncia, con un solo, articolato, motivo: I.) la violazione dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen. e il vizio di motivazione da errata interpretazione delle risultanze probatorie; II.) la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di diniego: della riduzione di pena; della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza; del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Aspecifiche risultano le censure in punto di responsabilità. Invero, l'aspecificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Le stesse si risolvono, oltretutto, nella denuncia di travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). E', peraltro, pacifica acquisizione di questa Corte quella secondo la quale: < <II principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello» (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). 3.2.
I rilievi in punto di trattamento sanzionatorio non sono consentiti in questa sede. La giurisprudenza di questa Corte ha, costantemente, affermato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); situazione che, di certo, non ricorre nel caso al vaglio, attesa la congrua e plausibile motivazione rassegnata dalla Corte territoriale al riguardo (pag. 4, penultimo e ultimo capoverso, della sentenza impugnata).
Nondimeno, è jus receptum che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).
Non può essere esaminato il rilievo in punto di diniego della sospensione condizionale della pena in considerazione della sua patente genericità, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine all'indole trasgressiva dell'impugnante, implicitamente evocante la prognosi negativa effettuata quanto alla sua non ricaduta nel reato.
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore P Il Presidente Irene Scord