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Ordinanza — n. 28839/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28839/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28839/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città dell'8 luglio 2015, di condanna di Di Tommaso Antonino per il delitto di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod.pen., accertato in Catania 1'8 marzo 2012. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo, articolato, motivo, il difetto di motivazione ed, all'uopo, censurando la sostanziale omessa risposta ai motivi di gravame relativi alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato e alla particolare tenuità del fatto, ai fini della concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen..

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 28839/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 477 e 482 cod.pen., accertato in Catania 1'8 marzo 2012. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo, articolato, motivo, il difetto di motivazione ed, all'uopo, censurando la sostanziale omessa risposta ai motivi di gravame relativi alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato e alla particolare tenuità del fatto, ai fini della concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen..

Parole chiave

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falsità ideologica in documenti elemento soggettivo dolo penale altri reati falsa testimonianza infrazione al codice della strada

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod.pen
Il rilievo che attinge il diniego di concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TOMMASO ANTONINO nato a CATANIA il 21/12/1946 avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città dell'8 luglio 2015, di condanna di Di Tommaso Antonino per il delitto di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod.pen., accertato in Catania 1'8 marzo 2012.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo, articolato, motivo, il difetto di motivazione ed, all'uopo, censurando la sostanziale omessa risposta ai motivi di gravame relativi alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato e alla particolare tenuità del fatto, ai fini della concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen..

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il rilievo afferente all'elemento soggettivo del reato è aspecifico, in quanto articolato senza il benché minimo confronto con la ratio decidendi della statuizione sul punto, contenuta nella sentenza impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596); in particolare con il passaggio argomentativo a sostegno nel quale si è dato conto di come il Di Tommaso, nelle dichiarazioni acquisite agli atti su accordo delle parti, avesse:« sostanzialmente ammesso i fatti, riferendo di essersi rivolto ad altro soggetto per ottenere la patente falsa» (pag. 5, secondo capoverso, sentenza impugnata), dunque, dimostrando di essere a conoscenza della falsità della patente e di avere cooperato volontariamente alla realizzazione dell'azione incriminata. 3.2.

Il rilievo che attinge il diniego di concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è genericamente articolato e, comunque, sviluppa doglianze destituite di giuridico fondamento. La Corte territoriale ha valorizzato, ai fini della mancata applicazione dell'istituto invocato, la gravità della condotta e la consistenza dell'offesa direttamente o indirettamente arrecata ai beni giuridici tutelati, richiamando, implicitamente, le peculiari caratteristiche di decettività della condotta tenuta dall'imputato, in quanto l'intermediazione prestata in favore del Sardo, finalizzata a fargli ottenere una patente di guida contraffatta, costituiva un segmento di una più complessa vicenda implicante comportamenti sleali e, comunque, estremamente pericolosi per la sicurezza degli utenti della strada; così facendo si è conformata, dunque, al dettato di cui all'art. 131-bis, comma 1, cod.pen., che impone di valutare le modalità della condotta e la portata del danno o del pericolo, alla luce dell'art. 133, comma 1, cod.pen. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pres