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Ordinanza — n. 28838/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28838/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28838/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALI MARIO nato a ENDINE GAIANO il 23/02/1952 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; e Fatto e diritto Con ordinanza del 10/01/2020 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado, con cui Mario Vitali era stato condannato a pena di giustizia per fatti di bancarotta fraudolenta, in Bergamo il 26/07/2012, con la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione,, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione delle circostanze'attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28838/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma quarto, cod. pen. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione,, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione delle circostanze'attenuanti generiche.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie caso di garanzia bancaria attenuazione della pena sanzioni pecuniarie truffa in materia di credito
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALI MARIO nato a ENDINE GAIANO il 23/02/1952 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; e Fatto e diritto Con ordinanza del 10/01/2020 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado, con cui Mario Vitali era stato condannato a pena di giustizia per fatti di bancarotta fraudolenta, in Bergamo il 26/07/2012, con la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione,, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione delle circostanze'attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, basata sulla gravità della condotta e sui precedenti dell'imputato e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Componente estensore Il