Ordinanza — n. 28837/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Latina, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città del 13 settembre 2018, di condanna di Piccolo Raffaele per il delitto di cui all'art. 582 cod.pen., commesso il 26 gennaio 2012 in danno di Di Ruocco Emilia, madre della sua ex - moglie.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod.pen; Ordinanza — n. 28837/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod.pen., commesso il 26 gennaio 2012 in danno di Di Ruocco Emilia, madre della sua ex - moglie.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO RAFFAELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/01/1965 avverso la sentenza del 16/01/2020 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Latina, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città del 13 settembre 2018, di condanna di Piccolo Raffaele per il delitto di cui all'art. 582 cod.pen., commesso il 26 gennaio 2012 in danno di Di Ruocco Emilia, madre della sua ex - moglie.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore del Piccolo, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 511, comma 4, cod.proc.pen., per avere il Tribunale omesso di scrutinare adeguatamente il motivo di gravame con il quale si era censurata la sentenza di primo grado per avere il Giudice di Pace illegittimamente utilizzato per la decisione le dichiarazioni rese dalla parte offesa nella proposta querela.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il Tribunale, non solo ha correttamente e congruamente spiegato che il Giudice di Pace aveva utilizzato per la decisione le dichiarazioni rese dalla parte offesa in dibattimento e non in querela, ma ha dimostrato, comunque, di avere direttamente esaminato e valutato le propalazioni dibattimentali della Di Ruocco non solo isolatamente, ma anche in rapporto con le altre evidenze probatorie, e di averle plausibilmente apprezzate (pagg. 3, ultimo capoverso e 4, primo capoverso). Donde, la motivazione rassegnata non si espone a censura alcuna.
Infatti, poiché la disposizione di cui all'art. 597, comma 1, cod.proc.pen. attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello, questi - fermo restando il limite del divieto di reformatio in peius laddove operante - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame sulla base di argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante (Sez.
U, n. 1 del 27/09/1995 -dep. 04/01/1996, Rv. 203096; Sez. 6, n. 40625 del 08/10/2009, Rv. 245288): ciò comporta che per la motivazione della sentenza d'appello la regola è quella della rivalutabilità degli elementi di causa da parte del giudice dell'impugnazione al fine di individuare la più corretta giustificazione delle conclusioni raggiunte e, pertanto, gli elementi logico argomentativi riferiti a circostanze di fatto o a valutazioni di diritto possono essere utilizzati ai fini della motivazione della decisione in ciascun grado del giudizio senza che l'opinamento di un giudice, nell'argomentare la sua decisione, possa condizionare quello del successivo, funzionalmente preposto a rivedere e riconsiderare, nei limiti dei punti e dei capi attinti dall'impugnazione della parte, la decisione del giudice che lo ha )1/ preceduto (Sez. 4, n. 1147 del 15/12/1999 - dep. 01/02/2000, Rv. 215678).
Al lume di tale rilievo, va fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, Rv. 269218).
5. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stef