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Ordinanza — n. 28836/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28836/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28836/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Trieste ha assolto Lorefice Maria Grazia dal delitto di lesioni personali commesse il 16 marzo 2016 in danno di Mellini Roberto. Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste con un solo motivo e denuncia il vizio di motivazione, formulando plurimi rilievi censori in punto di ricostruzione del fatto e di valutazione dell'attendibilità della persona offesa 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le riferite doglianze non sono consentite in questa sede, poiché eccepiscono il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta in fase di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217): le stesse, in effetti, sollecitano una mera rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28836/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste con un solo motivo e denuncia il vizio di motivazione, formulando plurimi rilievi censori in punto di ricostruzione del fatto e di valutazione dell'attendibilità della persona offesa 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le riferite doglianze non sono consentite in questa sede, poiché eccepiscono il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta in fase di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217): le stesse, in effetti, sollecitano una mera rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

Parole chiave

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istanza di revisione penale esame nel merito procedure di ricorso censure procedurali riapertura della pratica restituzione in pristino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: LOREFICE MARIA GRAZIA nato a ISPICA il 18/03/1953 avverso la sentenza del 19/12/2019 del GIUDICE DI PACE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Trieste ha assolto Lorefice Maria Grazia dal delitto di lesioni personali commesse il 16 marzo 2016 in danno di Mellini Roberto.

2. Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste con un solo motivo e denuncia il vizio di motivazione, formulando plurimi rilievi censori in punto di ricostruzione del fatto e di valutazione dell'attendibilità della persona offesa 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le riferite doglianze non sono consentite in questa sede, poiché eccepiscono il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta in fase di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217): le stesse, in effetti, sollecitano una mera rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). In particolare, i rilievi formulati in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa si pongono in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo secondo il quale:«In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575).

Nel complesso, dunque, il motivo in disamina, per come formulato, dimentica che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, in quanto limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944): l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere, infatti, evidente, vale a dire di spessore tale da risultare percepibile "ictu °culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore DEP() N T A Il Presidente Irene Scordamaglia ERIA i 23 mA4A ki1