Italian Court dismisses appeal claiming lack of subjective intent for continued threat due to retaliatory motive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Fabio Smorta's cassation appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court erred in finding the subjective element of a continued threat. Smorta argued the acts constituted a retaliatory threat rather than a continued one, but the court held that the appellate court correctly applied established principles regarding the nature of the threatened harm. The decision emphasizes that appellate review is limited to checking for logical inconsistencies in the reasoning, not re-evaluating the factual assessment of the victim's credibility or the specific intent behind the threats.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609-bis c.p.; Art. 612 c.p.: The appeal is inadmissible when it merely reproduces previously rejected arguments or attempts to re-evaluate factual credibility, as the appellate court's assessment of the subjective intent in threats is a matter of fact reviewable only for manifest logical contradictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMORTA FABIO nato a GELA il 01/11/1978 avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; *
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gela del 20 novembre 2017, di condanna di Smorta Fabio per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 612, comma 2, cod.pen., per avere in più occasioni minacciato di un male ingiusto e grave Bognanni Valeria, ha ridotto la pena inflitta all'imputato.
2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Smorta è affidato ad un solo motivo, con il quale, denunciandosi il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione, si deducono plurime doglianze in punto di ricostruzione dei fatti e, quindi, si sollevano dubbi in ordine al perfezionamento dell'elemento soggettivo del delitto continuato di minaccia grave contestato, vertendosi, nel caso di specie, nella fattispecie di minaccia ritorsiva, avendo il ricorrente inteso soltanto prefigurare alla destinataria delle sue espressioni e dei suoi gesti quali fossero le conseguenze delle sue ingiuste condotte.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le riferite doglianze constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese: in tale guisa risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Le stesse sono, inoltre, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). In particolare, le eccezioni formulate in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa si pongono in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo secondo il quale: «In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575).
Nel complesso, comunque, i motivi in disamina non considerano che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, in quanto limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944): l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere, infatti, evidente, vale a dire di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocull", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 3.2. Le doglianze protese a configurare, nel caso al vaglio, l'ipotesi della minaccia ritorsiva sono manifestamente infondate, tanto più in considerazione della connotazione del male ingiusto minacciato (ossia la morte o altro grave danno all'incolumità personale della Bognanni), essendosi la Corte di merito fedelmente attenuta ai seguenti principi di diritto: «Il reato di minaccia è un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale, dovendo, la valutazione dell'idoneità della minaccia a realizzare tale finalità, essere effettuata avendo di mira un criterio di medialità che rispecchi le reazioni dell'uomo comune» (Sez. 5, n. 8264 del 29/05/1992, Rv. 191433);
«L'elemento soggettivo del reato di minaccia si caratterizza per il dolo generico consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira» (Sez. 5, n. 50573 del 24/10/2013, Rv. 257765).
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordarnaglia Stelpi.Pal _ D IN