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Ordinanza — n. 28833/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28833/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28833/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ricorre Pedone Margareth, con il ministero del difensore, avverso la sentenza del 27 gennaio 2020, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 27 febbraio 2019, che l'aveva condannata alla pena di giustizia avendola riconosciuta responsabile del delitto di cui all'art. 493-ter, comma 2, cod.pen., commesso in Roma il 24 febbraio 2016.

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 28833/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 493-ter, comma 2, cod.pen., commesso in Roma il 24 febbraio 2016.

Parole chiave

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mezzo di pagamento procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento divieto di pagamento condanna al pagamento pecuniario moneta di pagamento rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
All'uopo denuncia, con un solo motivo, l'inosservanza dell'art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDONE MARGARETH nataa ROMA il 24/05/1968 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ricorre Pedone Margareth, con il ministero del difensore, avverso la sentenza del 27 gennaio 2020, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 27 febbraio 2019, che l'aveva condannata alla pena di giustizia avendola riconosciuta responsabile del delitto di cui all'art. 493-ter, comma 2, cod.pen., commesso in Roma il 24 febbraio 2016.

2. All'uopo denuncia, con un solo motivo, l'inosservanza dell'art. 129 cod.proc.pen. in ragione dell'omesso suo proscioglimento ai sensi della norma richiamata.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: ciò comporta che il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il motivo è generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, omette di indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Lo stesso può definirsi anche aspecifico, ove si intenda per tale quel rilievo censorio che risulti privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore DIN EPOS/TATA Il Presidente CA,iNC Irene Scor