Ordinanza — n. 28832/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 28 giugno 2016, di condanna di Leka Angolin per i delitti di cui agli artt. 56, 110, 61 e 628 cod.pen. (capo A) e 110, 61, 582 e 583 cod.pen. (capo B), commessi il 23 agosto 2012 in danno di Frosini Renzo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28832/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso per cassazione nell'interesse di Leka è affidato ad un solo motivo, con il quale, denunciandosi il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione, si deducono plurime doglianze in punto di ricostruzione dei fatti e, quindi, si sollevano dubbi in ordine al perfezionamento dell'elemento oggettivo del delitto di lesioni personali gravissime: ciò con particolare riferimento alla compatibilità di quanto dichiarato dalla parte civile e dai testimoni escussi con quanto emergente dal referto medico stilato nei confronti della stessa parte civile e dai rilievi compiuti nell'immediatezza dei fatti sull'autovettura Fiat Panda oggetto di sequestro.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKA ANGOLIN nato il 15/09/1981 avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 28 giugno 2016, di condanna di Leka Angolin per i delitti di cui agli artt. 56, 110, 61 e 628 cod.pen. (capo A) e 110, 61, 582 e 583 cod.pen. (capo B), commessi il 23 agosto 2012 in danno di Frosini Renzo.
2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Leka è affidato ad un solo motivo, con il quale, denunciandosi il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione, si deducono plurime doglianze in punto di ricostruzione dei fatti e, quindi, si sollevano dubbi in ordine al perfezionamento dell'elemento oggettivo del delitto di lesioni personali gravissime: ciò con particolare riferimento alla compatibilità di quanto dichiarato dalla parte civile e dai testimoni escussi con quanto emergente dal referto medico stilato nei confronti della stessa parte civile e dai rilievi compiuti nell'immediatezza dei fatti sull'autovettura Fiat Panda oggetto di sequestro.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le riferite doglianze constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese: in tale guisa risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Le stesse sono, inoltre, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). In particolare, le eccezioni formulate in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa si pongono in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo secondo il quale: «In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Camnnarota, Rv. 262575).
Nel complesso, comunque, i motivi in disamina non considerano che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, in quanto limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944): l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere, infatti, evidente, vale a dire di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocu/i", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inannmissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Step Ppia-?1/4,1, '\AA114 ì\"40.,<LIAAAA,Jé" _kj DEPOSITATA I