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Ordinanza — n. 28827/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28827/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28827/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in data 30 aprile 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 9 aprile 2013, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Pettinari Daniela in ordine al delitto di bancarotta semplice, di cui al capo C) della rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione e, confermate le statuizioni di condanna nei suoi confronti pronunciate per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi A) e B) della rubrica, commessi il 24 novembre 2006, data della dichiarazione di fallimento della 'Agriunion Italia Srl.', ha rideterminato la pena inflittale, applicandole le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate e concedendole il beneficio della continuazione tra i reati, e ha rimodulato la durata delle pene accessorie fallimentari.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 28827/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre il difensore dell'imputata con un solo motivo e denuncia la violazione degli artt. 219, comma 2, L.F. e 69 cod.pen., rilevando come la continuazione tra condotte di bancarotta riferibile a diverse ipotesi tra quelle contemplate dall'art. 216 L.F., commesse nell'ambito di un unico fallimento, sia stata considerata dal legislatore alla stregua di una circostanza aggravante, rientrando come tale nell'ambito applicativo della norma sul bilanciamento delle circostanze; bilanciamento che, nel caso al vaglio era già stato operato, ponendosi in regime di prevalenza le attenuanti sulla contestata aggravante di cui all'art. 219, comma 2, L.F. dei più fatti di bancarotta.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie truffa aggravata reato economico sanzioni pecuniarie lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
1, L.F., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.».
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETTINARI DANIELA nato a FERMO il 29/10/1965 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in data 30 aprile 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 9 aprile 2013, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Pettinari Daniela in ordine al delitto di bancarotta semplice, di cui al capo C) della rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione e, confermate le statuizioni di condanna nei suoi confronti pronunciate per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi A) e B) della rubrica, commessi il 24 novembre 2006, data della dichiarazione di fallimento della 'Agriunion Italia Srl.', ha rideterminato la pena inflittale, applicandole le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate e concedendole il beneficio della continuazione tra i reati, e ha rimodulato la durata delle pene accessorie fallimentari.

2. Ricorre il difensore dell'imputata con un solo motivo e denuncia la violazione degli artt. 219, comma 2, L.F. e 69 cod.pen., rilevando come la continuazione tra condotte di bancarotta riferibile a diverse ipotesi tra quelle contemplate dall'art. 216 L.F., commesse nell'ambito di un unico fallimento, sia stata considerata dal legislatore alla stregua di una circostanza aggravante, rientrando come tale nell'ambito applicativo della norma sul bilanciamento delle circostanze; bilanciamento che, nel caso al vaglio era già stato operato, ponendosi in regime di prevalenza le attenuanti sulla contestata aggravante di cui all'art. 219, comma 2, L.F. dei più fatti di bancarotta.

3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto alla ricorrente estinto per sopravvenuta (sia pure dopo la celebrazione del giudizio di appello) prescrizione, in quanto è fondato il proposto motivo di ricorso. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249665, hanno enunciato il principio di diritto così massimato: «In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, L.F., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.».

La configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 L.F., quale circostanza aggravante, ne I comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Rv. 261346). Alla stregua dei riportati principi, pertanto, la Corte territoriale, affermando la responsabilità dell'imputata in ordine all'autonomo fatto di reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B), posto in continuazione con il fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A), ed applicandole le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, L.F., contestatale in riferimento al solo capo A), non avrebbe dovuto far luogo all'aumento di pena per il fatto di reato di cui al capo B).

4. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 22 maggio 2021 Il Presidente Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia DFP