Ordinanza — n. 28825/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINHART MASSIMO GIOVANNI nato a RIMINI il 17/07/1960 avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; ( Fatto e diritto Con sentenza del 17/10/2019 la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Massimo Giovanni Reinhart era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, - 99, comma quarto, 495 cod. pen., in Riccici -ne il 28/05/2017, riduceva la pena nei confronti dell'imputato, esclusa la continuazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28825/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 81, comma secondo, - 99, comma quarto, 495 cod. pen., in Riccici -ne il 28/05/2017, riduceva la pena nei confronti dell'imputato, esclusa la continuazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINHART MASSIMO GIOVANNI nato a RIMINI il 17/07/1960 avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; ( Fatto e diritto Con sentenza del 17/10/2019 la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Massimo Giovanni Reinhart era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, - 99, comma quarto, 495 cod. pen., in Riccici -ne il 28/05/2017, riduceva la pena nei confronti dell'imputato, esclusa la continuazione.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, basata sui precedenti penali e sull'assenza di elementi positivamente valutabili e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Componente estensore Il