Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise recidivism objection at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise the issue of recidivism as a ground for appeal. Although the lower court had already addressed recidivism in its judgment, the appellant only complained about the sentencing determination without previously arguing for acquittal. The court ruled that such arguments must be raised at the appellate stage to avoid procedural violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p. – An appeal is inadmissible if the grounds complained of were not previously deduced as reasons for appeal, as required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMROUS OUTMANE nato il 17/07/1981 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 07/11/2019 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Amrous Outmane era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt.' 81, comma secondo, 99, comma quarto, 495 cod. pen., 73, comma 5, d.p.r. 309/90, in Verona il 21/01/2019, disapplicava la recidiva e riduceva la pena nei confronti dell'imputato..
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla mancata valutazione di cause di proscioglimento. Il ricorso è inammissibile, in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 , cod. proc. pen., come si evince dalla sintesi incontestata dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, da cui risultano solo deduzioni circa la determinazione della pena.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Componente estensore Il Presiden