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Ordinanza — n. 28822/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28822/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28822/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA CORTE ROSARIO nato a NAPOLI il 25/05/1979 avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto • Con sentenza del 08/10/2019 la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Rosario Della Corte era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli .artt.' 110, 81, comma secondo, 610 comma secondo,, 635, 582, 585 cod. pen., in Sant'Agata Bolognese il 17/00/2013, applicava all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28822/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il' richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Parole chiave

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art. 133 cod. pen art. 616 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA CORTE ROSARIO nato a NAPOLI il 25/05/1979 avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto • Con sentenza del 08/10/2019 la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Rosario Della Corte era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli .artt.' 110, 81, comma secondo, 610 comma secondo,, 635, 582, 585 cod. pen., in Sant'Agata Bolognese il 17/00/2013, applicava all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 4/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie, in cui la gratuità e la violenza della condotta è stata posta a fondamento della decisione di discostarsi dal minimo edittale - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il' richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Componente estensore r--- Il Pre