Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28819/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28819/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28819/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Perugia, con la sentenza in data 20 settembre 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città del 5 febbraio 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cuccu Massimiliano per la contravvenzione di cui all'art. n. 110 del 1975 e ha rideterminato la pena inflittagli per i residui delitti di minaccia e di lesioni personali in danno di Talpeanu Claudia, pure aggravati dalla contestata e riconosciuta recidiva, reiterata infraquinquennale; ha, invece, confermato la condanna pronunciata nei confronti di Mantega Davide per i delitti di cui agli artt. 378 e 635, comma 2, cod.pen., ugualmente aggravati dalla recidiva, reiterata, infraquinquennale, commessi 1'8 giugno 2008.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 157 cod.pen, art. 62 -bis cod.pen; Sentenza — n. 28819/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre anche il difensore di Cuccu Massimiliano e denuncia, con un solo motivo, la violazione dell'art. 62 -bis cod.pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena allegazioni insufficientemente motivate omissione di soccorso istanza di ricusazione tardiva assenza di caso di rigore omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 157 cod.pen
Ricorre il difensore di Mantega Davide con due motivi e denuncia: I.) la violazione degli artt. 157 cod.pen.
art. 62 -bis cod.pen
Ricorre anche il difensore di Cuccu Massimiliano e denuncia, con un solo motivo, la violazione dell'art. 62 -bis cod.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MANTEGA DAVIDE nato a CAGLIARI il 31/07/1976 CUCCU MASSIMILIANO nato a CAGLIARI il 25/05/1980 avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza in data 20 settembre 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città del 5 febbraio 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cuccu Massimiliano per la contravvenzione di cui all'art.

41. n. 110 del 1975 e ha rideterminato la pena inflittagli per i residui delitti di minaccia e di lesioni personali in danno di Talpeanu Claudia, pure aggravati dalla contestata e riconosciuta recidiva, reiterata infraquinquennale; ha, invece, confermato la condanna pronunciata nei confronti di Mantega Davide per i delitti di cui agli artt. 378 e 635, comma 2, cod.pen., ugualmente aggravati dalla recidiva, reiterata, infraquinquennale, commessi 1'8 giugno 2008.

2. Ricorre il difensore di Mantega Davide con due motivi e denuncia: I.) la violazione degli artt. 157 cod.pen. e 129 cod.proc.pen., per essersi, i reati ascritti all'imputato, estinti al più tardi il 18 luglio 2018, quindi anteriormente alla sentenza di appello, che non aveva officiosamente rilevato l'intervenuta loro prescrizione; II.) il vizio di motivazione.

3. Ricorre anche il difensore di Cuccu Massimiliano e denuncia, con un solo motivo, la violazione dell'art. 62 -bis cod.pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione, limitatamente alla posizione di Mantega Davide, per l'assorbente ragione di cui al primo motivo del suo ricorso. Rilevato che i reati ascrittigli si sono estinti per decorso del termine massimo di prescrizione al più tardi il 18 luglio 2019, quindi anteriormente alla data della pronuncia della sentenza di appello, che ha avuto luogo il 20 settembre 2019, in applicazione del principio di diritto secondo cui, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod.proc.pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Rv. 266819), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione dei reati ascritti al Mantega.

5. Il ricorso nell'interesse di Cuccu è, invece, inammissibile. Dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame emerge che nessuna questione era stata sollevata nel giudizio di appello sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato: donde, il motivo deduce un vizio non consentito ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen. in quanto afferente a violazione di legge proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Nondimeno, nessun rilievo è stato formulato con la presente impugnazione in ordine al decorso della prescrizione dei reati ascritti al Cuccu anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello: vige, pertanto, la regula iuris secondo cui:«L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod.proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Rv. 266818).

6. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio per essere i reati ascritti a Mantega Davide estinti per intervenuta prescrizione. Il ricorso nell'interesse di Cuccu Massimiliano deve, invece, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Mantega Davide per essere i reati ascrittigli estinti per intervenuta prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso nell'interesse di Cuccu Massimiliano e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 maggio 2021 Il Presidente S t ejsi.I Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia Ih