Ordinanza — n. 28818/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona del 12 gennaio 2017, di condanna di Mula Teresa e di Cirulli Pasquale per i delitti di cui agli artt. 612 e 110, 582 e 585 cod.pen., commessi il 15 agosto 2012 in danno di Ceraolo Carmelo, costituitosi parte civile.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 28818/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612 e 110, 582 e 585 cod.pen., commessi il 15 agosto 2012 in danno di Ceraolo Carmelo, costituitosi parte civile.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MULA TERESA nato a TORINO il 23/03/1962 CIRULLI PASQUALE nato a CERIGNOLA il 25/09/1962 avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona del 12 gennaio 2017, di condanna di Mula Teresa e di Cirulli Pasquale per i delitti di cui agli artt. 612 e 110, 582 e 585 cod.pen., commessi il 15 agosto 2012 in danno di Ceraolo Carmelo, costituitosi parte civile.
2. I ricorsi per cassazione nell'interesse della Mula e del Cirulli sono affidati dal comune difensore ad un solo motivo, con il quale, denunciandosi il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione, si deducono plurime doglianze in punto di ricostruzione dei fatti e, quindi, si sollevano dubbi in ordine alla riconducibilità dei fatti agli imputati.
3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Le riferite doglianze constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese: in tale guisa risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ciò vale, in particolare, per le doglianze in punto di prova della riconducibilità del fatto di lesioni al Cirulli, posto che la Corte territoriale ha ben evidenziato, in motivazione, come la parte offesa Ceraolo avesse distintamente indicato i suoi aggressori nella Mula e nell'uomo che a costei si accompagnava in quel periodo: uomo che egli aveva identificato, non conoscendone le generalità, nel proprietario dell'autovettura di cui aveva rilevato il numero di targa. 3.2.
Ne viene che le deduzioni sviluppate risultano unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Nel complesso, dunque, le stesse non considerano che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, in quanto limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944): l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere, infatti, evidente, vale a dire di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordannaglia Stef3lo Pv L MEPOS IN CA 1\h..„