Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28816/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28816/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28816/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORI FRANCESCO nato a NARNI il 10/09/1962 avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Francesco Gori colpevole del delitto di cui all'art. 635, comma 2, cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del complessivo compendio probatorio fondato sulla ricostruzione offerta dalla persona offesa e dal marito e sulla ritenuta inattendibilità della deposizione del teste Millucci.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28816/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 635, comma 2, cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del complessivo compendio probatorio fondato sulla ricostruzione offerta dalla persona offesa e dal marito e sulla ritenuta inattendibilità della deposizione del teste Millucci.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsa dichiarazione della parte accertamento inesatto dei fatti perseguimento penale per diffamazione verdetto di colpevolezza testimonianza della vittima gravi addebiti penali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORI FRANCESCO nato a NARNI il 10/09/1962 avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Francesco Gori colpevole del delitto di cui all'art. 635, comma 2, cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del complessivo compendio probatorio fondato sulla ricostruzione offerta dalla persona offesa e dal marito e sulla ritenuta inattendibilità della deposizione del teste Millucci.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Le doglianze dedotte sono interamente versate in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il primo giudice avesse dettagliatamente analizzato la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa e dal marito e come le loro deposizioni risultassero attendibili in considerazione della loro concordanza e del riscontro alle stesse fornito dai danni rilevati sulla vettura, danni che non avevano trovato spiegazione alcuna nella alternativa versione fornita dal teste Millucci. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vit anislao Scarlini Stef P Ila IDE P k SRTAT I NiC A l