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Ordinanza — n. 28814/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for aggravated assault and illegal possession of a white weapon.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28814/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated assault and illegal possession of a white weapon. The appellant argued that the evidence relied heavily on the victim's statements under Art. 512 of the Criminal Procedure Code and requested generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that medical certificates and the immediate seizure of the weapon provided sufficient corroborating evidence, while the appellant's extensive criminal history justified denying mitigation and maintaining the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 512 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.; Art. 601 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the lower court's decision is supported by a comprehensive evaluation of evidence including medical reports and physical seizure of contraband, and when the denial of mitigating circumstances is based on the defendant's prior criminal record.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility victim statement corroboration white weapon possession aggravated assault conviction generic mitigating circumstances lesioni gravi reati violenti circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 512 cod. proc. pen.
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, alla valutazione del compendio probatorio formato in misura determinante dalle dichiarazioni della persona offesa acquisite ai sensi dell'art. 512 cod.
Art. 600 cod. proc. pen.
Art. 601 cod. proc. pen.
art. 512 cod. proc. pen
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, alla valutazione del compendio probatorio formato in misura determinante dalle dichiarazioni della persona offesa acquisite ai sensi dell'art. 512 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOLA DIEGO nato a FERRARA il 15/06/1971 avverso la sentenza del 28/08/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva ritenuto Diego Marzola colpevole dei reati di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, alla valutazione del compendio probatorio formato in misura determinante dalle dichiarazioni della persona offesa acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; - con il secondo, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Sul primo motivo, la Corte di merito aveva congruamente risposta all'analoga doglianza osservando che militavano contro il prevenuto non le sole dichiarazioni della persona offesa ma anche le emergenze del certificato medico in atti e il sequestro dell'arma bianca da parte degli operanti, immediatamente intervenuti sul posto proprio a seguito del segnalato ferimento. 2 - Quanto al trattamento sanzionatorio la Corte aveva, non illogicamente, confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'imputato e la congruità della pena fissata in misura poco superiore al minimo edittale. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico V( . r r . slao Scarlini Stef n P Ila i 7.-452h. IN CANC: .