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Ordinanza — n. 28811/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28811/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28811/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO DOMENICO nato a CAPUA il 16/01/1978 avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 — La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Domenico Fusco colpevole del delitto di cui all'art. 7 della legge n. 386 del 1990, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza del reato avendo l'imputato sottoscritto gli assegni non in proprio ma quale legale rappresentante della s.a.s.; - alla ritenuta sussistenza del dolo del reato, avendo, l'imputato, ottenuto il rilascio del libretto di assegni; - al diniego della sospensione condizionale della pena pur avendo patito, l'imputato, una sola precedente condanna non innpeditiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28811/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 7 della legge n. 386 del 1990, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza del reato avendo l'imputato sottoscritto gli assegni non in proprio ma quale legale rappresentante della s.a.s.; - alla ritenuta sussistenza del dolo del reato, avendo, l'imputato, ottenuto il rilascio del libretto di assegni; - al diniego della sospensione condizionale della pena pur avendo patito, l'imputato, una sola precedente condanna non innpeditiva.

Parole chiave

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rappresentanza senza poteri permesso di promuovere un procedimento penale autorizzazione ad agire irregolarità finanziarie guida senza autorizzazione obbligo di autorizzazione
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO DOMENICO nato a CAPUA il 16/01/1978 avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 — La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Domenico Fusco colpevole del delitto di cui all'art. 7 della legge n. 386 del 1990, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza del reato avendo l'imputato sottoscritto gli assegni non in proprio ma quale legale rappresentante della s.a.s.; - alla ritenuta sussistenza del dolo del reato, avendo, l'imputato, ottenuto il rilascio del libretto di assegni; - al diniego della sospensione condizionale della pena pur avendo patito, l'imputato, una sola precedente condanna non innpeditiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 — I motivi argomentati sulla configurabilità degli elementi, oggettivo e soggettivo del reato, sono manifestamente infondati. Il divieto di emettere assegni era stato imposto al prevenuto non trovava alcuna deroga nel fatto che egli agisse sotto diversa veste, posto che altrimenti lo stesso sarebbe facilmente aggirabile. Deve poi considerarsi che, nel caso di specie, lo stesso aveva agito come un rappresentante di una società di persone, e non di capitali, così che non rappresentava neppure un patrimonio separato dal suo.

Il libretto di assegni era stato rilasciato per l'utilizzo che ne poteva fare la s.a.s. (evidentemente non segnalata come tale) purchè i titoli non fossero, appunto, sottoscritti dal prevenuto. 2 — La sospensione della pena era impedita dalle precedenti condanne (in numero di quattro) due delle quali a pena detentiva, una neppure sospesa. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vitt islao e p o Stef o Pa cf 1:z 4 • - N C