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Ordinanza — n. 28810/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding sentence length and conditional suspension denial for theft conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28810/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and refusal of conditional suspension. The appellant argued the sentence was excessive and the suspension denied without proper reasoning, but the court affirmed judicial discretion in sentencing. The decision relied on established principles that detailed justification is only required for sentences significantly above the standard range.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Supreme Court holds that sentencing discretion is broad and appeals challenging sentence length or suspension denial are inadmissible unless the penalty is grossly excessive or the reasoning is illogical.

Parole chiave

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conditional suspension denial theft conviction sentencing discretion inadmissible appeal pena congrua errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 489 cod. pen
1 - La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto Cristian Nikolic colpevole del delitto di cui all'art. 489 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 - Denaro
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC CRISTIAN nato a MONZA il 06/03/1991 avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto Cristian Nikolic colpevole del delitto di cui all'art. 489 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 2 - Congruo è anche il diniego del richiesto beneficio in base alla considerazione dell'utilizzo, da parte dell'imputato, di vari alias, circostanza che non consente di formulare il richiesto giudizio prognostico favorevole. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il C