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Ordinanza — n. 28809/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28809/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28809/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUFRIH REDOUANE nato il 04/08/1980 avverso la sentenza del 19/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Redouane Moufrih colpevole dei delitti ascrittigli, di resistenza e di falso, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla condotta di falso contestatagli ai sensi degli artt. 495 e 489 cod. pen. non potendo, la stessa, essere configurata dalla mera esibizione dalla tessera sanitaria riportante dati falsi.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 28809/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla condotta di falso contestatagli ai sensi degli artt. 495 e 489 cod. pen. non potendo, la stessa, essere configurata dalla mera esibizione dalla tessera sanitaria riportante dati falsi.

Parole chiave

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falso certificato medico uso di false generalità esibizione di documenti d'identità falsità ideologica in documenti credibilità dell'identità prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
Si è infatti affermato (pacifico risultando l'uso dell'atto falso) che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 495 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUFRIH REDOUANE nato il 04/08/1980 avverso la sentenza del 19/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Redouane Moufrih colpevole dei delitti ascrittigli, di resistenza e di falso, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla condotta di falso contestatagli ai sensi degli artt. 495 e 489 cod. pen. non potendo, la stessa, essere configurata dalla mera esibizione dalla tessera sanitaria riportante dati falsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Sulla medesima censura la Corte di merito aveva già precisato come l'intervento delle forze dell'ordine al fine di sedare una lite, nel corso del quale il prevenuto aveva esibito il tesserino riportante le false generalità (condotta che equivale a dichiarare le stesse), avrebbe dovuto dare luogo ad una apposita relazione di servizio in cui i militari avrebbero dovuto dare conto delle operazioni svolte, così configurandosi entrambi i delitti di falso contestati. Si è infatti affermato (pacifico risultando l'uso dell'atto falso) che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), la presentazione del passaporto all'autorità preposta al controllo equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nei predetti documenti di identificazione (Sez. 5, n. 22585 del 23/03/2012, Hadgu, Rv. 252970). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefév Pal DEPOSTA ( 30t IN CAN C F-H_Llil