Ordinanza — n. 28808/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO ANTONINO nato a PALERMO il 07/07/1966 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto, assolveva Antonino Bonanno dal delitto contestatogli ai sensi dell'art. 646 cod. pen. e ne confermava la condanna per gli altri delitti ascrittigli, di minaccia aggravata e di lesioni personali, rideterminando la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, alla ritenuta responsabilità per il delitto di lesioni non risultando, le emergenze della certificazione medica compatibili con la ricostruzione dell'accaduto offerta dalla persona offesa; - con il secondo motivo, sul travisamento di due dati probatori deducibili dagli atti: il fatto che le lesioni fossero derivate dall'avere, la persona offesa, sbattuto il capo a terra, a seguito della lite che era scoppiata fra i due; - con il terzo motivo, al contrasto fra le dichiarazioni della persona offesa e del teste oculare sulle minacce proferite e riportate in imputazione; - con il quarto motivo, sulla mancata risposta alle incongruenze segnalate dalla difesa nel racconto della persona offesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 646 cod. pen; Ordinanza — n. 28808/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - la ricostruzione offerta dalla persona offesa avesse trovato idoneo riscontro nel clima di contrasto fra le parti rilevato anche dagli operanti al loro arrivo; - la lesione al capo poteva essere derivata anche dall'impatto con il muro (se fosse derivata dalla caduta a terra, provocata dall"imputato, sempre al medesimo andrebbe attribuita); - le dichiarazioni della persona offesa in ordine alla patita minaccia si saldavano, sul piano logico, con l'ulteriore condotta, di lesioni, da costui patita.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO ANTONINO nato a PALERMO il 07/07/1966 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto, assolveva Antonino Bonanno dal delitto contestatogli ai sensi dell'art. 646 cod. pen. e ne confermava la condanna per gli altri delitti ascrittigli, di minaccia aggravata e di lesioni personali, rideterminando la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, alla ritenuta responsabilità per il delitto di lesioni non risultando, le emergenze della certificazione medica compatibili con la ricostruzione dell'accaduto offerta dalla persona offesa; - con il secondo motivo, sul travisamento di due dati probatori deducibili dagli atti: il fatto che le lesioni fossero derivate dall'avere, la persona offesa, sbattuto il capo a terra, a seguito della lite che era scoppiata fra i due; - con il terzo motivo, al contrasto fra le dichiarazioni della persona offesa e del teste oculare sulle minacce proferite e riportate in imputazione; - con il quarto motivo, sulla mancata risposta alle incongruenze segnalate dalla difesa nel racconto della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Tutti i motivi dedotti sono argomentati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - la ricostruzione offerta dalla persona offesa avesse trovato idoneo riscontro nel clima di contrasto fra le parti rilevato anche dagli operanti al loro arrivo; - la lesione al capo poteva essere derivata anche dall'impatto con il muro (se fosse derivata dalla caduta a terra, provocata dall"imputato, sempre al medesimo andrebbe attribuita); - le dichiarazioni della persona offesa in ordine alla patita minaccia si saldavano, sul piano logico, con l'ulteriore condotta, di lesioni, da costui patita.
Si deve poi aggiungere che non sono state allegate al ricorso le copie dei verbali di prova che sole avrebbero consentito a questa Corte di esaminare nel dettaglio e nel complesso le assunte aporie. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef o Palla \ DEPOSITATA IN (:,