Ordinanza — n. 28807/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC DIAMANTO nato a TORINO il 31/08/1993 avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva ritenuto Diamanto Seferovic colpevole dei reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 116 CdS (con recidiva nel binennio), irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla dedotta apparenza della motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 28807/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti dei ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC DIAMANTO nato a TORINO il 31/08/1993 avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva ritenuto Diamanto Seferovic colpevole dei reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 116 CdS (con recidiva nel binennio), irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla dedotta apparenza della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti dei ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Ste(7 all DEPOSITATA IN CANCELLERIA ti 2