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Ordinanza — n. 28806/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for gross negligence in forgery due to factual review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28806/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of gross negligence in a forgery case was within the exclusive domain of the trial judge. The appellant argued the identity document was grossly forged, but the appellate court found the document suspicious only because the recipient was an insurance expert, not because of obvious falsity. The court rejected this argument, stating that re-evaluating factual evidence violates the limits of the admissibility review in criminal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The admissibility review cannot re-examine factual elements established by the trial judge, and mere alternative factual assessments do not constitute a violation of law.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility gross negligence forgery factual review limits Italian Supreme Court judicial competence uso di un documento falso contraffazione di merci uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 497 bis cod. pen
1 — La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Terni che aveva ritenuto Maurizio Bosti colpevole del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOSTI MAURIZIO nato a NAPOLI il 18/06/1971 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 — La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Terni che aveva ritenuto Maurizio Bosti colpevole del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla grossolanità del falso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il documento d'identità esibito dal prevenuto avesse destato i sospetti della persona a cui era stato presentato solo perché questi, come assicuratore, era particolarmente esperto nella verifica dell'identità dei propri clienti ma non avrebbe destato analogo sospetto in un quisque de populo, così da non potersi ritenere la grossolanità del falso. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio S anislao Scarlini Stef. Il • DEPO: IN A TA