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Ordinanza — n. 28805/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming self-defense and prescription in personal injury case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28805/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Alvaro Mearini inadmissible, upholding the lower court's conviction for personal injuries against his former wife. The appellant argued for self-defense, prescription, and mitigating circumstances, but the Court found these claims lacked merit or fell outside the scope of appellate review. The decision rests on the principle that factual evaluations belong exclusively to the trial judge and that the appeal's arguments were either factually unsupported or procedurally barred by the suspension of the prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments on facts are inadmissible when they merely propose a different factual assessment without demonstrating a violation of law or a manifest illogicality in the reasoning of the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Self Defense Claim Prescription Period Suspension Appellate Review Limits Factual Evaluation Standard diritti della vittima accuse di abuso calcolo del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEARINI ALVARO nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 26/07/1958 avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Alvaro Mearini colpevole del delitto di lesioni personali cagionate all'ex coniuge Vanna Della Ciana, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo ed il secondo motivo, alla valutazione del compendio probatorio ed al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa; - con il terzo motivo, alla prescrizione del reato intervenuta prima della pronuncia della sentenza di appello; - con il quarto motivo, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena. Il difensore ha inviato memoria con la quale ha chiesto che, riconosciuta l'ammissibilità dei motivi, il ricorso fosse trasmesso alla Quinta sezione per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - I primi due motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la ricostruzione offerta dalla persona offesa avesse trovato puntuale riscontro nelle risultanze del certificato medico in atti e nella deposizione del teste oculare. 2 - Il quarto motivo è manifestamente infondato considerando la non manifesta illogicità della motivazione della Corte di merito in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (per l'assenza di ragioni di meritevolezza ed il ripetersi dei fatti a danno della persona offesa) ed alla misura della pena (fissata in una fascia media). 3 - Il terzo motivo è manifestamente infondato in considerazione della sospensione del termine di prescrizione all'udienza dell'8 luglio 2016. 4 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef(lpdpt--- emiL- DEPOSITA I N C A, r,,f c: