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Ordinanza — n. 28804/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28804/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28804/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAGAPANE MOSE' nato a FROSINONE il 11/08/1974 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Mosè Fragapane colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla non riconosciuta contraddittorietà fra l'assoluzione dal delitto di bancarotta patrimoniale e la condanna per la bancarotta documentale ed alla misura della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28804/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla non riconosciuta contraddittorietà fra l'assoluzione dal delitto di bancarotta patrimoniale e la condanna per la bancarotta documentale ed alla misura della pena.

Parole chiave

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documenti bancari bancarotta fraudolenta documenti mancanti falsità in documenti irregolarità finanziarie appropriazione indebita di fondi
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAGAPANE MOSE' nato a FROSINONE il 11/08/1974 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Mosè Fragapane colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla non riconosciuta contraddittorietà fra l'assoluzione dal delitto di bancarotta patrimoniale e la condanna per la bancarotta documentale ed alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - L'argomentazione spesa dalla Corte di merito circa la non contraddittorietà fra l'assoluzione per le distrazioni e la condanna per la sparizione dell'apparto contabile non mostra alcun profilo di illogicità: la prima era motivata dall'impossibilità di collocare temporalmente le condotte e di attribuirle, così, all'imputato che aveva amministrato la società solo nell'ultimo periodo; la seconda invece si fonda sul fatto che, in quello stesso periodo, il prevenuto avrebbe dovuto tenere e custodire la contabilità che risultava invece non essere stata consegnata al curatore. La pena era stata fissata nel minimo edittale con la diminuzione massima per le attenuanti generiche così da non potere essere ulteriormente ridotta. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Preside