Ordinanza — n. 28803/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA MANOLO nato a ROMA il 25/03/1982 avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Manolo Barbetta colpevole dei delitti di cui agli artt. 55 d.lgs. n. 231/2007 e 497 bis cod. pen.„ irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, posto che all'epoca del fatto, il 30 luglio 2012, il delitto di falso prevedeva la pena della reclusione da uno a quattro anni, così che erroneamente si era ritenuta che la stessa fissata in anni due di reclusione corrispondesse al minimo edittale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 55 d.lgs. n. 231/2007; Ordinanza — n. 28803/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 55 d.lgs. n. 231/2007 e 497 bis cod. pen.„ irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, posto che all'epoca del fatto, il 30 luglio 2012, il delitto di falso prevedeva la pena della reclusione da uno a quattro anni, così che erroneamente si era ritenuta che la stessa fissata in anni due di reclusione corrispondesse al minimo edittale.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA MANOLO nato a ROMA il 25/03/1982 avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Manolo Barbetta colpevole dei delitti di cui agli artt. 55 d.lgs. n. 231/2007 e 497 bis cod. pen.„ irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, posto che all'epoca del fatto, il 30 luglio 2012, il delitto di falso prevedeva la pena della reclusione da uno a quattro anni, così che erroneamente si era ritenuta che la stessa fissata in anni due di reclusione corrispondesse al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - La mera indicazione, pur errata, della corrispondenza della pena base al minino edittale non elide il complessivo giudizio di congruità della pena che, peraltro era stata contestata nell'atto di appello solo con censure generiche. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini St(55; .DE IN POSITATA CANCELLERIA 23 L 1 2021 il D