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Ordinanza — n. 28802/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28802/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28802/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICZI RAUL ROBERT nato il 19/04/1976 avverso la sentenza del 19/04/1976 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, riduceva la pena inflitta a Raul Robert Riczi per il delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen., alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 497 bis cod. pen; Ordinanza — n. 28802/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 497 bis cod. pen., alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero ricorso per cassazione scemata imputabilità circostanza attenuante censura dell'accertamento dei fatti inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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art. 497 bis cod. pen
1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, riduceva la pena inflitta a Raul Robert Riczi per il delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen., alla misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICZI RAUL ROBERT nato il 19/04/1976 avverso la sentenza del 19/04/1976 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, riduceva la pena inflitta a Raul Robert Riczi per il delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen., alla misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (lo sleale comportamento processuale), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Non manifestamente illogica è anche la motivazione relativa al diniego del richiesto beneficio avendo la Corte rilevato come, contrariamente a quanto asserito nel ricorso ove si indica l'incensuratezza del ricorrente, il medesimo ha un precedente specifico così che la nuova condotta non consente di formulare il necessario giudizio prognostico favorevole. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarsi DEPOSTATA IN C& NCELLER IA