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Ordinanza — n. 28801/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28801/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28801/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IAVARONE FABIO NICOLA nato a NAPOLI il 31/08/1978 PERNA CIRO nato a NAPOLI NORD il 21/01/1985 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; RITENUTO IN FATI-0 1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, escludeva l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 1 cod. pen., rideterminava la pena nella misura indicata in dispositivo confermando la responsabilità di Fabio Nicola Iavarone e Ciro Perna per il delitto di lesioni personali loro ascritto in concorso ai danni di Luca Sarti, che avevano aggredito a seguito di una discussione insorta per un sinistro stradale. 2 - Propongono distinti ricorsi gli imputati, a mezzo del medesimo difensore, lamentando, entrambi (escluso per il Perna il solo motivo relativo al diniego delle circostanze aspecifiche), la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo ed il quarto motivo, alla incongrua valutazione delle testimonianze raccolte, escludendo l'attendibilità di quelle rilasciate dagli amici dell'imputato e non considerando il ragionevole dubbio sulla responsabilità dei prevenuti; - con il secondo motivo, all'errata esclusione dell'attenuante della provocazione; - con il terzo ed il quinto motivo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al mancato rilievo della prescrizione del reato, consumato il 13 maggio 2012.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28801/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'ulteriore decorso del tempo è reso vano, ai fini di interesse, per la dichiarata inammissibilità dei motivi di ricorso. 4 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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incidente stradale colpa del patrocinatore lesione al piede riscossione di pene pecuniarie revisione della sentenza penale risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IAVARONE FABIO NICOLA nato a NAPOLI il 31/08/1978 PERNA CIRO nato a NAPOLI NORD il 21/01/1985 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; RITENUTO IN FATI-0 1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, escludeva l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 1 cod. pen., rideterminava la pena nella misura indicata in dispositivo confermando la responsabilità di Fabio Nicola Iavarone e Ciro Perna per il delitto di lesioni personali loro ascritto in concorso ai danni di Luca Sarti, che avevano aggredito a seguito di una discussione insorta per un sinistro stradale. 2 - Propongono distinti ricorsi gli imputati, a mezzo del medesimo difensore, lamentando, entrambi (escluso per il Perna il solo motivo relativo al diniego delle circostanze aspecifiche), la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo ed il quarto motivo, alla incongrua valutazione delle testimonianze raccolte, escludendo l'attendibilità di quelle rilasciate dagli amici dell'imputato e non considerando il ragionevole dubbio sulla responsabilità dei prevenuti; - con il secondo motivo, all'errata esclusione dell'attenuante della provocazione; - con il terzo ed il quinto motivo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al mancato rilievo della prescrizione del reato, consumato il 13 maggio 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - I motivi argomentati sulla valutazione del compendio probatorio e sulla ricorrenza dell'attenuante della provocazione (il primo, il secondo ed il quarto) sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la complessiva ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa e confermata dai testi oculari, ritenuti attendibili anche considerando che gli stessi non erano alterati, come gli imputati, dalle sostanze alcoliche ingerite, avesse trovato congruo riscontro nelle emergenze della certificazione medica. Si doveva così anche escludere l'invocata attenuante. 2 — Non manifestamente illogica è anche la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei precedenti degli imputati e della gravità del fatto. 3 — Il termine di prescrizione dei reati è di anni sette e mesi sei, che non erano decorsi al momento della pronuncia della sentenza impugnata.

L'ulteriore decorso del tempo è reso vano, ai fini di interesse, per la dichiarata inammissibilità dei motivi di ricorso. 4 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini StefLrxp i