Ordinanza — n. 28799/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 14 ottobre 2019, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città del 7 maggio 2015, di condanna di Palazzo Zelinda per il delitto di cui all'art. 455 cod.pen., commesso in Nardò il 30 giugno 2011. Il ricorso nell'interesse di Palazzo Zelinda è affidato dal difensore a tre motivi, che denunciano: I.) il vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento nella fattispecie in esame del falso nunnmario grossolano; II.) la violazione dell'art. 163 cod.pen. in relazione al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena; III.) l'omessa motivazione in ordine al motivo di gravame con il quale si era chiesto il beneficio di cui all'art. 163 cod.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 cod.pen, art. 163 cod.pen; Ordinanza — n. 28799/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod.pen., commesso in Nardò il 30 giugno 2011. Il ricorso nell'interesse di Palazzo Zelinda è affidato dal difensore a tre motivi, che denunciano: I.) il vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento nella fattispecie in esame del falso nunnmario grossolano; II.) la violazione dell'art. 163 cod.pen. in relazione al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena; III.) l'omessa motivazione in ordine al motivo di gravame con il quale si era chiesto il beneficio di cui all'art. 163 cod.pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZO ZELINDA nato a BARI il 25/04/1986 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14 ottobre 2019, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città del 7 maggio 2015, di condanna di Palazzo Zelinda per il delitto di cui all'art. 455 cod.pen., commesso in Nardò il 30 giugno 2011.
2. Il ricorso nell'interesse di Palazzo Zelinda è affidato dal difensore a tre motivi, che denunciano: I.) il vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento nella fattispecie in esame del falso nunnmario grossolano; II.) la violazione dell'art. 163 cod.pen. in relazione al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena; III.) l'omessa motivazione in ordine al motivo di gravame con il quale si era chiesto il beneficio di cui all'art. 163 cod.pen..
3. Con memoria in data 7 giugno 2021, il difensore della ricorrente ha chiesto che il ricorso sia assegnato ad altra Sezione, per non essere i motivi manifestamente infondati.
4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo - che denuncia il vizio di motivazione in riferimento al rilievo di gravame con il quale si era insistito per il riconoscimento della grossolanità del falso nummario, per le ragioni ripetute in questa sede - è aspecifico, in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, come tali, privi di qualsivoglia confronto, tantomeno critico, con le ragioni sviluppate a sostegno della statuizione sul punto contenuta nella decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In ogni caso, le deduzioni in punto di inidoneità ingannatoria delle banconote detenute dall'imputata sono manifestamente infondate, posto che, in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu ocu/i" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015 - dep. 22/02/2016, Rv. 266417): situazione che di certo non ricorre nel caso al vaglio, atteso che soltanto tramite successivi accertamenti era stata verificata la falsità delle due banconote di cui all'imputazione. 4.2.
Il secondo e il terzo motivo, con i quali si denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sono manifestamente infondati.Va rilevato che la ricorrente imputata aveva già per due volte goduto del richiesto beneficio, come si evince dai certificati del casellario giudiziale in atti, di modo che non ne poteva usufruire una terza volta, ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, cod.pen.: risulta, infatti che ella era stata condannata, per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, commesso 1'8/1/2007, alla pena condizionalmente sospesa di mesi 8 di reclusione e Euro 2000,00 di multa con sentenza della Corte di appello di Lecce del 12/07/2010, irrevocabile il 28/10/2010, e per il delitto di cui all'art. 455 cod.pen., commesso il 4/7/2012, alla pena condizionalmente sospesa di mesi 8 di reclusione con sentenza di applicazione pena del GIP del Tribunale di Brindisi del 6/7/2012, irrevocabile il 10 febbraio 2014.
Rammentato, altresì, che è jus receptum che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta (Sez. 6, n. 1647 del 12/11/2019 - dep. 16/01/2020, Rv. 278100;
Sez. 1, n. 41478 del 25/10/2011, Rv. 251553; Sez. 6, n. 8167 del 1996, Rv. 205558 e Sez. 4, n. 8833 del 1994, Rv. 200128), va, dunque, qui ribadito che, in tema di motivazione, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, Rv. 268705; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423).
5. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefm?fad DE IN CA POSITAT