Ordinanza — n. 28798/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEVIANI MAURO nato a MILANO il 26/09/1959 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;/ 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva ritenuto Mauro Peviani colpevole del delitto di bancarotta semplice, sia per non avere regolarmente tenuto le scritture contabili nel triennio antecedente al fallimento sia per avere aggravato il dissesto omettendo di richiedere in proprio il fallimento, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta per aggravamento del dissesto posto che, invece, l'imputato aveva concluso un contratto di affitto di ramo d'azienda a valori molto superiori al prezzo di mercato così avvantaggiando e non danneggiando la fallita.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28798/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come del tutto prive di rilievo fossero le considerazioni, della difesa, sullo stipulato contratto di affitto di azienda perché quel che si rimproverava al prevenuto era, invece, di non avere annotato nelle scritture contabili i debiti IRPEF e INPS, in modo da proseguire l'attività e cagionare l'aggravio del dissesto per il maturare di sanzioni ed interessi. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEVIANI MAURO nato a MILANO il 26/09/1959 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;/
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva ritenuto Mauro Peviani colpevole del delitto di bancarotta semplice, sia per non avere regolarmente tenuto le scritture contabili nel triennio antecedente al fallimento sia per avere aggravato il dissesto omettendo di richiedere in proprio il fallimento, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta per aggravamento del dissesto posto che, invece, l'imputato aveva concluso un contratto di affitto di ramo d'azienda a valori molto superiori al prezzo di mercato così avvantaggiando e non danneggiando la fallita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come del tutto prive di rilievo fossero le considerazioni, della difesa, sullo stipulato contratto di affitto di azienda perché quel che si rimproverava al prevenuto era, invece, di non avere annotato nelle scritture contabili i debiti IRPEF e INPS, in modo da proseguire l'attività e cagionare l'aggravio del dissesto per il maturare di sanzioni ed interessi. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Sten r IDN Ec pA