Ordinanza — n. 28797/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIOLI YURI nato a LECCE il 18/01/1991 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; I RITENUTO IN FATI-0 1 - La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificato il fatto di violenza privata ascritto a Yuri Grazioli nel delitto di cui agli artt. 612, comma 2 in relazione all'art. 339, cod. pen., rideterminava la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato posto che l'effetto intimidatorio della condotta del prevenuto si sarebbe fondato, per la Corte, su un pregresso episodio che, però, aveva visto l'imputato essere vittima della persona offesa, né si comprendeva quale potesse essere stata l'intimidazione ipoteticamente consumata dal prevenuto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28797/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma 2 in relazione all'art. 339, cod. pen., rideterminava la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato posto che l'effetto intimidatorio della condotta del prevenuto si sarebbe fondato, per la Corte, su un pregresso episodio che, però, aveva visto l'imputato essere vittima della persona offesa, né si comprendeva quale potesse essere stata l'intimidazione ipoteticamente consumata dal prevenuto.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIOLI YURI nato a LECCE il 18/01/1991 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; I RITENUTO IN FATI-0 1 - La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificato il fatto di violenza privata ascritto a Yuri Grazioli nel delitto di cui agli artt. 612, comma 2 in relazione all'art. 339, cod. pen., rideterminava la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato posto che l'effetto intimidatorio della condotta del prevenuto si sarebbe fondato, per la Corte, su un pregresso episodio che, però, aveva visto l'imputato essere vittima della persona offesa, né si comprendeva quale potesse essere stata l'intimidazione ipoteticamente consumata dal prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Le censure mosse sono interamente versate in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come, dalla ricostruzione offerta dalla persona offesa e dai testimoni oculari del fatto, fosse emerso che questi era stato stata minacciato di patire la medesima aggressione fisica subita tempo addietro. L'opposta versione dei fatti, sostenuta nel ricorso, difetta di specificità, non essendo stati allegati all'atto di impugnazione quelle fonti e quegli elementi di prova che sosterrebbero tale ricostruzione, non consentendo così a questa Corte di valutarne il portato, per affermare l'invocato travisamento. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vitt tanislao Scarlini St f o P II e(-34/14 DEPOSiTATA IN CANCELLERIA i 23