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Ordinanza — n. 28796/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28796/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28796/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADUANO DOMENICO nato a VIESTE il 28/08/1975 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, riduceva la pena inflitta a Domenico Raduano per i delitti ascrittigli ai capi A, B, D e G della rubrica, di violenza privata tentata e consumata, di lesioni personali e di violazione di domicilio aggravata consumati ai danni di Monica Ciarma e di Matteo Bisceglia. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, alla mancata assoluzione del prevenuto in considerazione della ridotta attendibilità della Ciarma il cui rapporto con l'imputato veniva ritenuto "peculiare" ed "ondivago"; - con il secondo motivo, alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti contestate ai capi D e G ed al conseguente mancato proscioglimento per remissione di querela; - con il terzo motivo, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena. Con una successiva memoria insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28796/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, alla mancata assoluzione del prevenuto in considerazione della ridotta attendibilità della Ciarma il cui rapporto con l'imputato veniva ritenuto "peculiare" ed "ondivago"; - con il secondo motivo, alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti contestate ai capi D e G ed al conseguente mancato proscioglimento per remissione di querela; - con il terzo motivo, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena. Con una successiva memoria insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Parole chiave

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violenza domestica risarcimento per atto illecito reati violenti danneggiamento azione civile violenza carnale qualificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADUANO DOMENICO nato a VIESTE il 28/08/1975 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, riduceva la pena inflitta a Domenico Raduano per i delitti ascrittigli ai capi A, B, D e G della rubrica, di violenza privata tentata e consumata, di lesioni personali e di violazione di domicilio aggravata consumati ai danni di Monica Ciarma e di Matteo Bisceglia. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, alla mancata assoluzione del prevenuto in considerazione della ridotta attendibilità della Ciarma il cui rapporto con l'imputato veniva ritenuto "peculiare" ed "ondivago"; - con il secondo motivo, alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti contestate ai capi D e G ed al conseguente mancato proscioglimento per remissione di querela; - con il terzo motivo, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena. Con una successiva memoria insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo ed il secondo motivo sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - pur considerando la peculiarità dei rapporti fra l'imputato e la persona offesa, la concordanza della narrazione della stessa con quella dell'altra persona offesa rendeva del tutto attendibile la complessiva ricostruzione dei fatti, peraltro fra loro legati da un indubbio filo logico; - di conseguenza, doveva ritenersi sussistenti tutte le ipotesi di reato per le quali il primo giudice aveva condannato l'imputato e l'ipotesi aggravata sia delle lesioni personali (per l'uso, nella complessiva azione, dello strumento atto ad offendere), sia della violazione di domicilio (consumata con violenza sulla persona). 2 — Del tutto priva di profili di illogicità manifesta è anche la motivazione, della Corte di merito, relativa al trattamento sanzionatorio, anche considerando le precedenti condanne patite dal prevenuto. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefl P Ila r...5 t _DEPOS!TATA