Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging mere factual errors rather than legal violations in a penalty case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it alleged only factual errors rather than legal violations. The appellant argued the lower court erred in assessing the objective and subjective elements of the assault charge. The court ruled that Article 610, paragraph 5 bis of the Criminal Procedure Code permits appeals only for legal violations, excluding factual disputes reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Appeals against second-instance judgments for peace court offenses are admissible solely for legal violations, excluding mere defects in reasoning or factual re-evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONETTO FRANCO nato a SAN DONA' DI PIAVE il 01/01/1968 avverso la sentenza del 07/02/2020 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Tribunale di Venezia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di San Donà di Piave, riduceva la somma liquidata a titolo di risarcimento alla parte civile e confermava la responsabilità di Franco Tonetto per il delitto ascrittogli, di percosse, ed il già fissato trattamento sanzionatorio. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze d'appello su reati di competenza del Giudice di pace solo per vizi di violazione di legge e non per i difetti motivazionali che il presente ricorso deduce. 2 - Deve comunque rilevarsi che i motivi dedotti sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il Tribunale, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la spinta inferta dall'imputato alla persona offesa concretasse il delitto contestato, avendo comunque comportato una violenta manomissione della medesima, consapevole e volontaria. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefono DEPOSITATA I N C4N tIL