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Ordinanza — n. 28794/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed for inadmissibility due to lack of specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28794/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a settlement sentence inadmissible de plano. The appellant argued for violation of law and lack of reasoning regarding aggravated damage, but the court found no error in the legal qualification of the facts. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are inadmissible unless based on specific statutory grounds such as error in legal qualification, which must be evident from the record without contradicting the original charges.

Parole chiave

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settlement sentence appeal inadmissibility de plano error in legal qualification Cassation procedure procedural costs fine danneggiamento reati violenti azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA VINCENZO nato a PALERMO il 10/01/1966 avverso la sentenza del 21/05/2019 del TRIBUNALE di PALERMO Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palermo ha applicato a Vincenzo De Luca la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati previsti dagli artt. 56, 610, 635 comma 2, cod. pen.. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle ipotesi contestate a titolo di danneggiamento aggravato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile, non risultando ictu oculi l'errore di qualificazione del fatto, deducibile solo da un accertamento delle circostanze indicate nel ricorso, che contraddirebbero l'imputazione su cui la stessa difesa non ha sollevato, davanti al giudice del merito, eccezione alcuna. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittori 'sia° Scarlini Stefano Palla _ DE POSITATA, i IN C/à. N C E:L 111 IA