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Ordinanza — n. 28792/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28792/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28792/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCHI MASSIMO nato a GENOVA il 30/10/1962 avverso la sentenza del 15/11/2019 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Il Tribunale di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Massimo Stanchi colpevole del delitto di minaccia ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla incompetenza del Tribunale che aveva deciso in fase di appello nonostante la sentenza, di condanna a pena pecuniaria, senza statuizioni civili, fosse ricorribile solo per cassazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28792/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla incompetenza del Tribunale che aveva deciso in fase di appello nonostante la sentenza, di condanna a pena pecuniaria, senza statuizioni civili, fosse ricorribile solo per cassazione.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale pena massima riscossione di pene pecuniarie pena convenzionale revisione della sentenza penale proporzionalità della pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCHI MASSIMO nato a GENOVA il 30/10/1962 avverso la sentenza del 15/11/2019 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Il Tribunale di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Massimo Stanchi colpevole del delitto di minaccia ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla incompetenza del Tribunale che aveva deciso in fase di appello nonostante la sentenza, di condanna a pena pecuniaria, senza statuizioni civili, fosse ricorribile solo per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il ricorrente non esplicita quale sia il suo interesse a dedurre la nullità della fase di appello che aveva comunque determinato un più ampio esercizio, rispetto a quello fissato dalla legge, dei suoi diritti di difesa (tanto da non sollevare analoga eccezione nella medesima fase). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico( Vittorio Stanislao Scarlini Stef Pali fl ,DEPOSifTATA IN cAN-,r- ! 23 L 1