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Ordinanza — n. 28791/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for defamation sentence reduction due to lack of appeal request and prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28791/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant failed to formally request the suspension of the sentence during the appellate proceedings. Although the lower court reduced the penalty for defamation, the defendant's criminal record included two prior convictions, which legally precluded the benefit of conditional suspension regardless of the new sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 646 c.p.p.: The appeal must explicitly request the suspension of the sentence; a prior criminal record precludes this benefit and renders the appeal inadmissible if the request was not made.

Parole chiave

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criminal appeal procedure conditional sentence suspension defamation penalty reduction criminal record bar inadmissible appeal request perseguimento penale per diffamazione attenuazione della pena denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 646 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARTINO MARIA nato a TORINO il 16/11/1973 avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, riduceva la pena inflitta a Maria Sammartino per il delitto ascrittole di diffamazione consumata ai danni di Alessadra Guzon e di Gaetano Lucania, consumato accusandoli, sul suo profilo facebook, di avere picchiato il suo cane mentre, nel loro esercizio commerciale, lo stava "toelettando". 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Dalla incontestata sintesi dei motivi di appello non emerge che la medesima doglianza sia stata proposta in appello nè risulta, dalle riportate conclusioni, che sia stata chiesta nella fase del gravame dì merito. 2 - Il certificato penale dell'imputata riporta poi due precedenti così da non consentire, comunque, il beneficio invocato. Ed anche se il precedente fosse uno soltanto, l'avvenuto riconoscimento della recidiva, seppur semplice, impedisce in fatto la formulazione di un giudizio prognostico favorevole dando invece conto di una accentuata pericolosità sociale della prevenuta. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vi -o Stanislao Scarlini StefsP II DEPOSITATA IN CAN-_-.r_ LERIA i