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Ordinanza — n. 28788/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding document bankruptcy conviction and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28788/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request for acquittal under Article 131 bis of the Penal Code and challenging the sentence length. The defendant argued for a specific legal outcome and a revised penalty calculation, but the court held that acquittal requires a substantive trial which this court cannot conduct without clear evidence. Furthermore, the court affirmed that sentencing discretion falls within the lower court's authority, making a new evaluation of the penalty's appropriateness inadmissible in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot grant acquittal without a substantive trial and cannot re-evaluate the appropriateness of a sentence as it falls within the discretion of the court of first instance.

Parole chiave

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document bankruptcy conviction acquittal under Art 131 bis sentencing discretion inadmissible appeal penal code provisions sanzioni pecuniarie irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOVANI ANGELO nato a PARMA il 02/11/1940 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 novembre 2019, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di La Spezia, derubricata l'originaria imputazione ascritta ad Angelo Padovani in bancarotta documentale semplice, rideterminava la pena inflittagli alla misura indicata in dispositivo.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento alla misura della pena. Con una successiva memoria il difensore del prevenuto insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. non risulta invocato in alcun momento della fase di gravame ed implica un giudizio di merito che questa Corte non può operare, salvo sussista l'evidenza dei requisiti richiesti, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. 2 - La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio S islao Scarlini StefInj Pali ) DEPO IN cf; STATA RIA i