Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being entirely based on factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Vincenzo Bonafede's appeal inadmissible because it challenged the court of first instance's factual findings regarding his subjective intent. The appellant argued the lower court erred in deducing his knowledge of the false registration on his vehicle's license, but the Supreme Court held that such factual assessments are exclusively the province of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it merely proposed a different factual evaluation without addressing legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments of fact are inadmissible when they consist solely of a re-evaluation of the evidence without pointing out specific legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAFEDE VINCENZO nato a CEFALU il 02/06/1959 avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Termini Innerese che aveva ritenuto Vincenzo Bonafede colpevole del delitto di cui all'art. 479 cod. pen. (in relazione ad una falsa appostazione della avvenuta revisione sulla carta di circolazione di un automezzo), irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al ritenuto elemento soggettivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come dagli atti di causa e dalle relazioni personali intercorrenti fra gli interessati si dovesse dedure la piena consapevolezza del prevenuto della falsità della appostazione sul duplicato della carta di circolazione. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef- • Rall Okey- • DEPOSITATA