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Ordinanza — n. 28784/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses prosecutor's appeal as inadmissible due to lack of concrete prejudice from material errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28784/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a lower court's declaration of prescription against two defendants, citing violations regarding the abrogation of Article 594 and the calculation of the five-year limitation period. The court found the appeal inadmissible because the alleged errors were merely material and did not cause a concrete prejudice to the accused. Consequently, the appeal was rejected as it failed to demonstrate a specific harm removable by reforming the decision.

Regesto Legislator

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Art. 594, 612 cod. pen.; In appeals by the public prosecutor, a concrete prejudice must be demonstrated; mere material errors without tangible effect do not satisfy the requirement for admissibility.

Parole chiave

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public prosecutor appeal prescription period concrete prejudice material error inadmissible appeal criminal procedure limitation period abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 594 cod. pen.
2 - Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro lamentando la violazione di legge in relazione: - alla mancata presa d'atto della abrogazione dell'art. 594 cod.
Art. 612 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Pm/Chiocchio, Rv. 276274
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: STABENE FRANCESCO nato a PIZZO il 11/01/1941 VINCI GIUSEPPINA nato a PIZZO il 22/10/1956 avverso la sentenza del 07/02/2020 del GIUDICE DI PACE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Il Giudice di pace di Vibo Valentia, con la sentenza impugnata, dichiarava l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti a Francesco Stabene e a Giuseppina Vinci ai sensi degli artt. 594, e 612 cod. pen.. 2 - Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro lamentando la violazione di legge in relazione: - alla mancata presa d'atto della abrogazione dell'art. 594 cod. pen; - alla individuazione del termine di prescrizione in anni 5 piuttosto che in anni 6; - alla formula di proscioglimento adottata alla forma singolare piuttosto che in quella che tenesse conto della pluralità degli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Questa Corte ha già avuto modo di affermare (da ultimo Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Pm/Chiocchio, Rv. 276274) che, in tema di ricorso per cassazione della pubblica accusa, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata. Un pregiudizio, agli imputati, che nell'odierno caso di specie on si ravvisa, trattandosi di errori materiali (non assumendo la pubblica accusa la mancata prescrizione del delitto di minaccia) privi di concreto effetto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittor • tanislao Scarlini Stefano Pall _ D IN EPOSITAT