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Ordinanza — n. 28783/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28783/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28783/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAVALE MARIO nato a MONTERONI DI LECCE il 02/07/1966 PODO MAURIZIO nato a MONTERONI DI LECCE il 03/05/1964 avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28783/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. 1 - Nei medesimi, infatti, non si affrontano le ragioni per le quali la sentenza impugnata aveva ritenuto infondato l'analogo motivo di appello e che consistono nell'osservazione della irrilevanza della natura giuridica dell'atto formato dall'imputato, l'autocertificazione, posto che agli imputati era contestata, invece, la falsità indotta nel pubblico ufficiale che aveva rilasciato il permesso sulla base della loro falsa asserzione di essere imprenditori agricoli. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsità in certificati uso di false generalità false indicazioni su attività commerciali credibilità dell'identità dichiarazione mendace esibizione dei documenti d'identità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAVALE MARIO nato a MONTERONI DI LECCE il 02/07/1966 PODO MAURIZIO nato a MONTERONI DI LECCE il 03/05/1964 avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificava i fatti ascritti ai capi BeCa Mario Favale e Maurizio Podo nel delitto punito dagli artt. 48 e 480 cod. pen., rideterminando la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto addebitato ai ricorrenti. Non avendo i prevenuti allegato alla autocertificazione che si assume falsa, in relazione alla qualità di imprenditori agricoli, copia del documento di identità la stessa non poteva dirsi perfezionata, come assunto dalla giurisprudenza amministrativa. Si trattava pertanto solo di una dichiarazione senza rilievo pubblico e comunque l'inganno era evitabile con la normale diligenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - Nei medesimi, infatti, non si affrontano le ragioni per le quali la sentenza impugnata aveva ritenuto infondato l'analogo motivo di appello e che consistono nell'osservazione della irrilevanza della natura giuridica dell'atto formato dall'imputato, l'autocertificazione, posto che agli imputati era contestata, invece, la falsità indotta nel pubblico ufficiale che aveva rilasciato il permesso sulla base della loro falsa asserzione di essere imprenditori agricoli. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini .DEPOS!TATA IN Cid`