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Ordinanza — n. 28782/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being purely factual and lacking legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28782/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the arguments raised were entirely based on factual disputes rather than legal errors. The appellant claimed the lower court failed to recognize the criminal nature of her conduct, but the court noted that assessing facts is the exclusive domain of the trial judge. Consequently, the court rejected the request to discuss the merits and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 56 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it challenges only the factual evaluation of the trial court without alleging a violation of law, as the assessment of evidence remains the exclusive prerogative of the judge of merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual review scope of appeal judicial merit criminal procedure tentativo nel diritto penale permesso di promuovere un procedimento penale denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 56 cod. pen.
art. 56 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRACI' ROSA MARIA EUGENIA nato a BRINDISI il 27/04/1959 avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; I ,

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva ritenuto Rosa Maria Eugenia Ciracì colpevole del delitto di tentato falso per soppressione ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla inidoneità degli atti posti in essere dalla prevenuta e, di conseguenza, al mancato rilievo penale della sua condotta. Il difensore ha poi inviato memoria con la quale chiede che il ricorso sia discusso dalla Sezione competente per materia non rilevandosi ragioni di inammissibilità dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la prevenuta avesse già sottratto gli atti dal fascicolo e solo l'intervento del personale d'ufficio aveva consentito di interrompere l'azione criminosa evitando la consumazione del delitto, essendosi però già configurata l'ipotesi contestata ai sensi dell'art. 56 cod. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefano Pal DE PO.S;TATA IN CANCELL