Ordinanza — n. 28778/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA1 - Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Giudice di pace, riqualificava la condotta ascritta a Rosa Nasisi e a Filippo Pelleriti nel delitto di precosse, dall'originaria imputazione di lesioni personali, e rideterminava la pena loro inflitta nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità dei prevenuti in assenza di un compendio probatorio adeguato; - al diniego del beneficio della non menzione della condanna; - al mancato proscioglimento a sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 28778/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità dei prevenuti in assenza di un compendio probatorio adeguato; - al diniego del beneficio della non menzione della condanna; - al mancato proscioglimento a sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASISI ROSA nato a MONTALBANO ELICONA il 24/04/1964 PELLERITI FILIPPO nato a MILAZZO il 07/09/1960 avverso l'ordinanza del 06/02/2020 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Giudice di pace, riqualificava la condotta ascritta a Rosa Nasisi e a Filippo Pelleriti nel delitto di precosse, dall'originaria imputazione di lesioni personali, e rideterminava la pena loro inflitta nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità dei prevenuti in assenza di un compendio probatorio adeguato; - al diniego del beneficio della non menzione della condanna; - al mancato proscioglimento a sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro le sentenze di appello sui reati di competenza del giudice di pace solo per violazione di legge e non per i vizi di motivazione sollevati nell'odierno, comune, ricorso. 2 - Deve poi aggiungersi che il primo motivo sarebbe ulteriormente inammissibile perché versato interamente in fatto, il secondo perché non proposto con i motivi di appello, il terzo perché l'art. 131 bis cod. pen non è applicabile nei giudizi di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587) 3 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio islao Scarlini St al DEPOSITATA q?'"- I,N i CANCELLER