Ordinanza — n. 28775/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARicorre Biviano Angelo avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 17 gennaio 2020, di conferma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 5g82, 585 e 612, IS comma 2, cod.pen. commessi in danno di Pittari Francesco in data 22 settembre 2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 507 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 28775/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'uopo denuncia, con il primo motivo, la violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 160 del 2006, come modificato dalla legge 187 del 2011, per essere stata la sentenza di primo grado pronunciata da un magistrato ordinario in tirocinio, come tale privo della 'potestas iudicandi'; con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comnna 1, lett. b), d) ed e), cod.proc.pen., la violazione degli artt. 495 e 507 cod.proc.pen., in ragione dell'omessa audizione dei testi ammessi ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen., mai neppure revocati; con il terzo motivo, il vzio di motivazione sub specie di travisamento delle prove dichiarative (testi Baldanza e Vattemi) in relazione al delitto di cui agli artt. 585, commi 1 e 2, cod.pen..
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIVIANO ANGELO nato a LIPARI il 16/04/1950 avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorre Biviano Angelo avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 17 gennaio 2020, di conferma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 5g82, 585 e 612, IS comma 2, cod.pen. commessi in danno di Pittari Francesco in data 22 settembre 2012.
2. All'uopo denuncia, con il primo motivo, la violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 160 del 2006, come modificato dalla legge 187 del 2011, per essere stata la sentenza di primo grado pronunciata da un magistrato ordinario in tirocinio, come tale privo della 'potestas iudicandi'; con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comnna 1, lett. b), d) ed e), cod.proc.pen., la violazione degli artt. 495 e 507 cod.proc.pen., in ragione dell'omessa audizione dei testi ammessi ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen., mai neppure revocati; con il terzo motivo, il vzio di motivazione sub specie di travisamento delle prove dichiarative (testi Baldanza e Vattemi) in relazione al delitto di cui agli artt. 585, commi 1 e 2, cod.pen..
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza d'appello ha escluso, con motivazione giuridicamente ineccepibile, che nella specie sia prospettabile una questione sulla capacità del giudice, suscettibile di dar luogo alla nullità assoluta e insanabile del processo e della sentenza prevista dagli artt. 178, comma 1, lett.
a) e 179, comma 1, del codice di rito, in quanto costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che la causa di nullità generale prevista dalle norme appena citate riguarda il difetto di capacità generica all'esercizio del potere e della funzione giurisdizionale e non la mancanza di condizioni specifiche di esercizio della funzione giudicante, che non elimina nel giudice la sua capacità di organo giudiziario (in tal senso Sez. 2 n. 23299 del 21/02/2008, Rv. 241104, che ha, ad esempio, escluso che l'assenza in capo al giudice dell'udienza preliminare del requisito del pregresso esercizio delle funzioni di giudice del dibattimento per almeno un biennio, previsto dall'art. 7-bis, comma 2-bis ord.giud., determini nullità per difetto delle condizioni di capacità, posto che l'inosservanza delle disposizioni relative alla destinazione interna dei giudici ed alla distribuzione degli affari incide sulla capacità soltanto in caso di stravolgimento dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario). 3.2.
Il secondo motivo è, parimenti, manifestamente infondato. E' jus receptum che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod.proc.pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 6, n. 33105 del 08/07/2003, Rv. 226534).
Nondimeno, in tema di ammissione di nuove prove, il mancato, concreto, esercizio del potere ex art. 507 cod.proc.pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità della disposta integrazione istruttoria (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020 - dep. 19/01/2021, Rv. 280301): profilo, questo, sì, decisivo, rispetto al quale nulla di specifico, in relazione alla situazione in disamina, è stato addotto dal ricorrente. 3.3.
Il terzo motivo deduce doglianze non consentite nel giudizio di legittimità. Le spiegate censure, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argonnentazioni riportate dalla decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), eccepiscono il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).
Invero lo stesso: «in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett.
e) cod.proc.pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati>> (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945); onere, questo, di cui il ricorrente non si è fatto carico, non avendo affatto segnalato specifici ed inopinabili travisamenti delle prove dichiarative indicate (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087).
Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).
4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scorda