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Sentenza — n. 28774/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28774/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28774/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 novembre 2019, il Tribunale di Latina, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza del 29 marzo 2018, pronunciata dal Giudice di Pace di quella stessa città, che aveva condannato Bonanni Giacomo alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 612 cod.pen., commesso in danno di Loffarelli Saverio.

Regesto Legislator

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art. 612 cod.pen, art. 62-bis cod.pen, art. 340 cod.proc.pen; Sentenza — n. 28774/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod.pen., commesso in danno di Loffarelli Saverio.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale risarcimento alle vittime di reati risarcimento per atto illecito sanzioni pecuniarie sanzione penale sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod.pen
Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato dal difensore a cinque motivi, che denunciano: I.) l'avvenuta remissione di querela da parte del Loffarelli, con rituale accettazione da parte dell'imputato; II.) la violazione dell'art. 612 cod.pen.
art. 62-bis cod.pen
e il vizio di motivazione; III.) la violazione dell'art. 62-bis cod.pen.
art. 340 cod.proc.pen
In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod.proc.pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONANNI GIACOMO nato a ROCCAGORGA il 02/07/1969 avverso la sentenza del 21/11/2019 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 21 novembre 2019, il Tribunale di Latina, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza del 29 marzo 2018, pronunciata dal Giudice di Pace di quella stessa città, che aveva condannato Bonanni Giacomo alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 612 cod.pen., commesso in danno di Loffarelli Saverio.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato dal difensore a cinque motivi, che denunciano: I.) l'avvenuta remissione di querela da parte del Loffarelli, con rituale accettazione da parte dell'imputato; II.) la violazione dell'art. 612 cod.pen. e il vizio di motivazione; III.) la violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e il vizio di motivazione; IV.) la violazione dell'art. 62 n. 2 cod.pen. e il vizio di motivazione; V.) la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di risarcibilità del danno da turbamento psichico cagionato alla persona offesa costituita parte civile.

3. Con memoria in data 4 maggio 2021, il difensore dell'imputato ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione.

4. La sentenza deve essere annullata per l'assorbente ragione di cui al primo motivo. 4.1. Va, in primis, ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso che ci occupa, anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625; Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, Cagnazzo, Rv. 249209, che ha altresì precisato che nell'amnnissibilità del ricorso la remissione della querela estingue il reato). 4.2.

Tanto premesso, come si evince ex actis, in data 23 marzo 2020 compariva dinanzi ai CC di Priverno la parte offesa Loffarelli Saverio che dichiarava di rimettere la denuncia-querela sporta in data 27 ottobre 2012 presso i CC di Priverno nei confronti dell'odierno ricorrente Bonanni Giacomo. Nella medesima data compariva dinanzi ai CC di Priverno Bonanni Giacomo, che dichiarava di accettare la remissione. 4.3. Poiché non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto e poiché, in forza del diritto vivente, l'estinzione dei reati per essere intervenuta remissione di querela ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione prevale su eventuali I cause di inammissibilità e va rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, essendo state, la remissione di querela e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate. In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod.proc.pen.).

5. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento incombono sul querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Presidente StefIgno P9, Il Consigliere estensore ()`' Irene Scordamaglia ).\\MAA kvni