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Ordinanza — n. 28769/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28769/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28769/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BASILE FRANCESCO nato a NAPOLI il 14/07/1991 VATAMANU SEBASTIAN nato il 29/08/1996 avverso la sentenza del 07/02/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIdeiter-~50-&-Pe-Pa44. udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza del 7 febbraio 2020, il Tribunale di Napoli ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., nei confronti di Basile Francesco e di Vatamanu Sebastian, accusati del delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'approfittamento di circostanze di tempo (l'orario notturno) atte a minorare la difesa del proprietario dell'impianto di autolavaggio preso di mira dall'azione predatoria, recependo l'accordo da loro raggiunto con il Pubblico Ministero.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 28769/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore degli imputati, denunciando, con un, solo motivo, la violazione dell'art. 61 n.. 5 cod.pen., per l'errata qualificazione del fatto, non potendosi dire aggravato dall'approfittamento dell'orario 'notturno il tentato furto da loro commesso, avendo omesso, il Tribunale, di verificare in concreto se la loro azione fosse stata favorita dalla predetta condizione temporale 3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.. 3.1.

Parole chiave

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momento del reato diritto di non autoincriminarsi reato flagrante termine calcolato a ore circostanza aggravante lavoro notturno

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BASILE FRANCESCO nato a NAPOLI il 14/07/1991 VATAMANU SEBASTIAN nato il 29/08/1996 avverso la sentenza del 07/02/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIdeiter-~50-&-Pe-Pa44. udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza del 7 febbraio 2020, il Tribunale di Napoli ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., nei confronti di Basile Francesco e di Vatamanu Sebastian, accusati del delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'approfittamento di circostanze di tempo (l'orario notturno) atte a minorare la difesa del proprietario dell'impianto di autolavaggio preso di mira dall'azione predatoria, recependo l'accordo da loro raggiunto con il Pubblico Ministero.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore degli imputati, denunciando, con un, solo motivo, la violazione dell'art. 61 n.. 5 cod.pen., per l'errata qualificazione del fatto, non potendosi dire aggravato dall'approfittamento dell'orario 'notturno il tentato furto da loro commesso, avendo omesso, il Tribunale, di verificare in concreto se la loro azione fosse stata favorita dalla predetta condizione temporale 3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.. 3.1.

La deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619). Già prima dell'introduzione dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., questa Corte aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, nel caso di specie resa evidenziando come il tentato furto fosse stato posto in essere: <<alle ore 23,30 ai danni di un impianto commerciale il cui sistema di sorveglianza non funzionava, tanto avendo facilitato l'azione delittuosa>>, e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824). Donde, essendo la sentenza impugnata motivata con riferimento a tutti i suddetti requisiti, il vizio dedotto deve ritenersi insussistente.

4. L' inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen..

5. Alla declaratoria d'inammissibilità ,dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia DEPOSITATA il« CANCELLERIA kkAAA hativeiLkAMA